A tre mesi dalla sentenza che ha assolto Silvio Berlusconi e altri 28 imputati nel processo Ruby Ter, arrivano le motivazioni dei giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano.
Il giorno della sentenza si era già parlato di vizio procedurale che riguardava le cosiddette Olgettine, ovvero le ragazze legate all’ex presidente del Consiglio che erano finite sotto processo.
Secondo i giudici c’è stata una “omissione di garanzia”. Cioè, il fatto che le giovani dovessero essere già indagate per “indizi” di corruzione presenti all’epoca nei processi Ruby e Tuby bis, e sentite come testi assistite da avvocati con possibilità di non rispondere, ha “irrimediabilmente pregiudicato l’operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale”.
“Se le imputate fossero state correttamente qualificate e gli avvisi fossero stati formulati, si sarebbe potuto discutere della configurabilità dell’articolo 377 bis del codice penale”, cioè l’induzione a non rendere dichiarazioni, “ovviamente nei confronti del solo Berlusconi in relazione alle dichiaranti che avessero scelto il silenzio e dell’articolo 319 ter del codice penale”, cioè corruzione in atti giudiziari, “con riferimento a quelle che invece avessero consapevolmente deciso di rendere dichiarazioni sulla responsabilità altrui. Ma quell’omissione di garanzia ha irrimediabilmente pregiudicato l’operatività di fattispecie del diritto processuale”, scrivono i giudici.
E dato che le giovani “andavano correttamente qualificate come indagate di reato connesso e non testimoni”, i giudici ritengono che non solo non si configurano le false testimonianze, ma “neppure il reato di corruzione in atti giudiziari” collegato, perché non ci sono più i testi pubblici ufficiali “corrotti”. E di conseguenza, nemmeno “l’ipotizzato corruttore, nel caso specie di Berlusconi”
Gli “indizi” sulla presunta corruzione da parte di Berlusconi delle ragazze ex ospiti di Arcore, “erano negli atti a disposizione dell’autorità giudiziaria già prima che le medesime fossero chiamate a sedere sul banco dei testimoni”. E non si sarebbe dovuto “certo aspettare che il soggetto asseritamente pagato per rendere dichiarazioni false rendesse queste ultime per dimostrare un’indebita interferenza con l’attività processuale di cui era già indizi”.
In poche parole, secondo i giudici, le ex olgettine dovevano essere indagate all’epoca dei fatti, o meglio “sette mesi prima” di essere sentite, dicono i giudici. “Il sistema coerentemente con il fatto che ci muoviamo in uno Stato di diritto, rimargina le lesioni alla tutela del singolo”, assicurando “in via postuma la sterilizzazione degli effetti, sostanziali e processuali, distorti dalla mancata assicurazione di una garanzia fondamentale”.
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