“Mia moglie è posseduta dal demonio”: sentenza shock in Tribunale

Il demonio esiste? Il Tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni di un uomo, che ha dichiarato di essere esasperato dai “devastanti comportamenti compulsivi” della moglie ascrivibili “a possessione demoniaca”, ma in sentenza non ha ritenuto di poter addebitare la colpa della separazione alla moglie perché lei, a detta dei medici priva di patologie che possano giustificare quei fenomeni, “non agisce consapevolmente” ma “altrettanto chiaramente è ‘agita’”.

Sta facendo discutere una sentenza del Tribunale di Milano, riportata dal ‘Corriere della Sera’, che ha riaperto il dibattito popolare sull’esistenza del demonio. I giudici hanno riconosciuto le ragioni di un uomo, dichiaratosi esasperato dai “devastanti comportamenti compulsivi” della moglie ascrivibili “a possessione demoniaca”, ma nella sentenza hanno ritenuto di non poter addebitare le colpe del divorzio alla moglie – come richiesto dal marito per l’“ossessione religiosa” scatenatale dal 2007 -, poiché lei, che secondo i medici è priva di patologie che possano giustificare quei fenomeni, “non agisce consapevolmente” ma “altrettanto chiaramente è ‘agita’”.

Ma quali sono questi “devastanti comportamenti compulsivi” ascrivibili “a possessione demoniaca”? L’istruttoria ha raccolto prove che “hanno sostanzialmente confermato la veridicità materiale” dei “fenomeni inspiegabili” narrati dal marito e confermati da altre persone: improvvisi irrigidimenti o convulsioni corporee “che richiedono l’intervento di terze persone in funzione contenitiva”, elevazioni in aria con “proiezioni paraboliche” a notevole distanza, sollevamenti con una sola mano di una pesante panca poi scagliata contro l’altare. Lei stessa, ascoltata dai giudici, ha sussurrato solo di “non gradire di parlare” di questi eventi. Un medico, che ha sottoposto la donna a “una accurata valutazione psichiatrica” attraverso vari test scientifici, ha concluso che “la signora non risulta affetta da alcuna conclamata patologia tale da poter spiegare i fenomeni”.

Tra le motivazioni della sentenza depositata dai giudici della IX sezione civile, si legge che “la separazione non può essere addebitata alla moglie perché difetta il requisito della imputabilità soggettiva di questi comportamenti“, nei quali non esprime una volontà. I “tormenti” e gli “inspiegabili fenomeni subìti dalla signora sono la causa e non la conseguenza del suo atteggiamento di esasperata spiritualizzazione”, attraverso cui “fa quello che può per guarire”. Per questi motivi, la separazione è stata dichiarata dai giudici senza “addebito” per alcuno dei coniugi: al marito andrà la casa, alla moglie un assegno di mantenimento.

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