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Cronaca

La puzza di fritto diventa reato, la Cassazione: “sono molestie olfattive”

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Redazione

1 aprile, la puzza di fritto diventa reato. A dirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14467/017 in cui viene riconosciuto il reato di molestie olfattive.

Chi non ha mai avuto una lite condominiale può ritenersi un vero miracolato. Da questo momento, invece, per tutti gli altri: attenzione agli odori culinari. Non è un pesce d’aprile e non è un articolo di Lercio. È la legge a dirlo. La Suprema Corte iscrive le molestie olfattive nei reati.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14467/017, riportata dal quotidiano Il Sole 24 Ore, ha dichiarato reato la puzza di fritto. Ed è tutto vero; infatti la Corte Suprema ha individuato come reato, dell’art. 674 del Codice penale, l’odore di cucinato come “Getto pericoloso di cose a seguito di una bizzarra vicenda condominiale dove fumi, odori e rumori persistentemente molesti sono stati oggetto di dispute giudiziarie tra due vicini”.

Tutto nasce da una disputa di vicinato quando gli inquilini del terzo piano denunciano per molestie olfattive altri condomini. La causa è la continua emissione di fumi, odori e rumori molesti dalla cucina dei proprietari dell’appartamento accusato. I condomini del terzo piano hanno dichiarato negli atti ufficiali la seguente motivazione: “S’impregna l’appartamento dell’odore…del sugo, fritti eccetera, mi pareva di avere la cucina loro in casa mia”. Gli imputati invece hanno dichiarato che l’odore di cucinato fosse solo una scusa, visto che vi erano state delle liti in precedenza.

La Cassazione ha dunque emesso la sentenza definitiva dando ragione agli inquilini del terzo piano riconoscendo il reato nell’art. 674 del Codice Penale che il reato di getto pericoloso “è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 del Codice civile“.

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