Le Dat, disposizioni anticipate di trattamento, offrono la possibilità, previo consenso informato, di scegliere o rifiutare terapie come l’alimentazione e l’idratazione artificiale. Per non dover vivere in stato vegetativo, ad esempio. Lunedì 13 marzo alla Camera è cominciata la discussione
Dopo tre rinvii contro i quali aveva protestato in uno dei suoi ultimi video anche Fabiano Antoniani, dj Fabo, il 40enne tatraplegico e non vedente morto di eutanasia in Svizzera, e a 8 anni dalla morte di Eluana Englaro, approda alla Camera la proposta di legge sul testamento biologico. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, è il titolo del testo presentato dalla deputata del Pd Donata Lenzi (prima firmataria) e che si propone di regolamentare la questione del fine vita. I punti principali in discussione.
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Chiunque sia maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso le Dat – brutto acronimo per indicare le “disposizioni anticipate di trattamento”, il cosiddetto testamento biologico -, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, e può lasciare scritto preventivamente “il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari“. Tra queste anche nutrizione e idratazione artificiali.
IL FIDUCIARIO DEL PAZIENTE
Prevista la nomina di un fiduciario che parli a nome del paziente e si relazioni con i medici. I medici sono tenuti al rispetto delle Dat, e possono modificarne le indicazioni “solo in accordo con il fiduciario“, nel caso nuove terapie non prevedibili al momento della Dat possano “assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”.
CONSENSO INFORMATO
“Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile” riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie. Dopodiché il paziente ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario, comprese nutrizione e idratazione artificiali, e può revocare in qualsiasi momento il consenso inizialmente concesso. Il medico non può far altro che rispettare le volontà espresse dal paziente, e quindi ovviamente anche interrompendo le cure “è esente da responsabilità civile o penale“.
MINORI O INCAPACI
Per i minori si applicano gli stessi principi, ma a esprimere il consenso sono i genitori. Per gli incapaci si esprime il tutore che decide “sentendo l’interdetto ove possibile”. Se non è stata lasciata una Dat, e il rappresentante legale del paziente incapace rifiuta le cure mentre il medico propende per proseguirle, la decisione finale “è rimessa al giudice tutelare”.
REGISTRAZIONE DEL BIOTESTAMENTO
Il testamento biologico si può redigere per iscritto, ma anche attraverso videoregistrazione. Le Dat “devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata”. Le Dat già depositate presso il comune di residenza o davanti un notaio avranno valore in base alla legge.
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