Fine vita, il testamento biologico è legge: approvato al Senato in via definitiva

Dopo un lungo periodo di stop, durato 8 mesi, e forti tensioni all’interno della maggioranza tra Pd e centristi, appelli di senatori a vita e sindaci di tutta Italia, il biotestamento incassa il via libera definitivo dell’aula di Palazzo Madama e diventa legge dello Stato. Nella foto in alto un’immagine di dj Fabo, Fabiano Antoniani, morto in una clinica svizzera tramite il “suicidio assistito”: anche lui aveva chiesto una legge sul fine vita.

È successo stamani 14 dicembre. La legge che regola il fine vita, e che consente le cosidette “disposizioni anticipate di trattamento“, spiega il sito web dell’Ansa, è stata approvata con 180 sì, 71 contrari e sei astensioni. Al termine del voto finale, l’aula ha lungamente applaudito l’approvazione del provvedimento. In aula erano presenti anche Mina Welby e altri esponenti dell’associazione Luca Coscioni, presente anche a piazza Montecitorio con un sit-in.

VOTI DA PD E MOVIMENTO 5 STELLE

Decisivi per il varo del provvedimento l’intesa fra M5s e Pd che, tramite il capogruppo Luigi Zanda, ne ha chiesto la calendarizzazione immediata la scorsa settimana, oltre alla scarsa belligeranza del centrodestra e le divisioni all’interno dello stesso mondo cattolico. In favore della protesta di piazza, infatti, sono rimasti solo i promotori del Family Day, mentre si sono smarcate altre sigle, tra cui il Movimento per la Vita italiano. l testo, l’ultima legge importante portata a casa prima della fine della legislatura, passa adesso nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dovrà firmarlo per la promulgazione.

IN COSA CONSISTE IL PROVVEDIMENTO – Cinque gli articoli della legge. Ecco le novità:

CONSENSO INFORMATO – L’articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato” e “nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari”.

I MINORI – Per quanto riguarda i minori “il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”.

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – L’articolo 3 prevede che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, “esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e “in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale”.

COME SI FANNO IN CONCRETO LE “DAT” – Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: “Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione“. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”.

PIANIFICAZIONE DELLE CURE – “Nella relazione tra medico e paziente – si legge nell’articolo 4 – rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.

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